AGB

Termini e condizioni generali di eFly-amz

1 Validità delle Condizioni generali di contratto
1.1 In tutti i rapporti contrattuali in cui eFly-amz GmbH ("FORNITORE") per i clienti
("CLIENTE") fornisce servizi nell'ambito di Amazon e eBay SEO, e-commerce e servizi di consulenza in questi settori, si applicano esclusivamente le presenti Condizioni Generali ("CG") nonché le disposizioni dell'offerta di servizi presentata dal CLIENTE al CLIENTE con riferimento alle presenti CG e accettata da quest'ultimo, compresi i relativi allegati ("Contratto" o "Componenti del Contratto").Le CGV nella loro rispettiva versione si applicano anche come accordo quadro per i contratti futuri senza che il CLIENTE debba farvi nuovamente riferimento in ogni singolo caso. I termini definiti del contratto sottostante si applicano anche alle CGC. In caso di contraddizione tra le CG e il contratto, il contratto avrà la precedenza sulle presenti CG.

1.2 I termini e le condizioni contraddittori e le disposizioni che esulano dalle parti integranti del contratto - in particolare nelle Condizioni Generali del CLIENTE - non diventeranno parte del contratto, anche se tali termini e condizioni sono allegati a un ordine del CLIENTE e il CLIENTE esegue tale ordine senza opporsi espressamente a tali Condizioni Generali.

2. ambito del contratto, conclusione del contratto, forma scritta

2.1 Le presenti CGV si applicano anche ai rapporti precontrattuali tra il CLIENTE e il CLIENTE.

2.2 Se non espressamente indicato diversamente nell'offerta di servizi presentata dal CLIENTE, quest'ultimo sarà vincolato dall'offerta di servizi per quattro (4) settimane. Le offerte presentate da un CLIENTE possono essere accettate dal CLIENTE entro quattro (4) settimane mediante una conferma d'ordine scritta.

2.3 La stipula del contratto, le successive modifiche e integrazioni del contratto e tutte le dichiarazioni di intenti devono essere redatte per iscritto per essere efficaci. Ciò vale anche per l'esonero dal requisito della forma scritta. La forma testuale (§ 126b BGB) è sufficiente per soddisfare il requisito della forma scritta. Gli accordi sussidiari verbali non sono ammessi e non devono essere stipulati.

2.4 Tuttavia, il § 127 comma 2 BGB non si applica a tutti gli altri aspetti.

2.5 Gli impegni di qualsiasi tipo che danno luogo a ulteriori obblighi da parte del FORNITORE diversi da quelli stabiliti nelle presenti CGC o in altre parti del contratto richiederanno un'espressa conferma scritta da parte del FORNITORE mediante una dichiarazione firmata dalla direzione del FORNITORE.

3. obbligo contrattuale, fissazione di scadenze

3.1 I termini stabiliti per legge o per contratto dal CLIENTE devono essere di almeno dieci (10) giorni lavorativi, a meno che tale durata del termine non comporti uno svantaggio irragionevole per il CLIENTE.

3.2 Se il CLIENTE desidera risolvere il contratto dopo la scadenza infruttuosa di un termine fissato dal CLIENTE, il CLIENTE dovrà
Se il CLIENTE rifiuta la prestazione contrattuale o desidera recedere dal contratto (ad es. rescissione, risoluzione) e/o chiedere il risarcimento dei danni al posto della prestazione, deve comunicare il rifiuto al CLIENTE. della prestazione contrattuale, lo scioglimento del contratto o la richiesta di risarcimento danni. per iscritto insieme alla fissazione della scadenza. Dopo la scadenza del termine, il il CLIENTE a pagare le sue spese derivanti dalla scadenza del termine e la diritti minacciati di conseguenza entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento di una richiesta da parte del Esercizi per i clienti. In questo caso, le prestazioni già effettuate saranno rimborsate in conformità con il presente termini e condizioni. La sezione 9 si applica alla rivendicazione di richieste di risarcimento danni.

4. fornitura di servizi

4.1 L'ambito dei servizi è descritto in modo definitivo nel contratto. Il CLIENTE non avrà diritto a ulteriori servizi.

4.2 I dipendenti impiegati dal FORNITORE nell'esecuzione del contratto non saranno incorporati nell'attività del FORNITORE e il FORNITORE non sarà responsabile nei loro confronti per eventuali perdite o danni.
non è autorizzato a impartire istruzioni. Il COMMITTENTE può impartire istruzioni solo alla persona di contatto indicata dal FORNITORE nel contratto in conformità all'ambito dei servizi descritti.

4.5 La decisione su quali dipendenti impiegare spetta esclusivamente al FORNITORE. Il FORNITORE può in qualsiasi momento ritirare i dipendenti utilizzati e sostituirli con altri. Il FORNITORE può anche utilizzare liberi professionisti e altre società nell'ambito dell'esecuzione del contratto a sua libera discrezione.

5. partecipazione del cliente

5.1 In tutte le fasi e per tutte le questioni di cooperazione, un rapporto stretto e fiducioso tra le parti è fondamentale.
cooperazione tra il CLIENTE e il FORNITORE e in questo contesto è necessaria un'adeguata cooperazione del CLIENTE per l'esecuzione del servizio. Il CLIENTE collaborerà quindi attivamente all'adempimento dell'ordine da parte del FORNITORE nella misura necessaria, ad esempio fornendo materiale pubblicitario, materiale per la stampa o articoli sui rispettivi progetti o azioni, richieste e/o ordini, rispondendo a domande e controllando i risultati del lavoro del FORNITORE. Inoltre, il FORNITORE fornirà i propri dati di login
dell'account Amazon e/o eBay da assistere. L'account Amazon e/o eBay è e rimane di proprietà del CLIENTE anche dopo la risoluzione del contratto.

5.2 Il COMMITTENTE indicherà per iscritto al FORNITORE un referente qualificato/responsabile di progetto e fornirà i dettagli di contatto per mezzo dei quali il referente o, se del caso, il suo rappresentante autorizzato potrà essere raggiunto in qualsiasi momento. La persona di contatto deve essere in grado di prendere le decisioni necessarie per conto del CLIENTE o di prendere tali decisioni senza ritardi. Il CLIENTE dovrà comunicare immediatamente per iscritto all'ACQUIRENTE qualsiasi modifica di tali dati di contatto. Inoltre, il CLIENTE metterà a disposizione gratuitamente i dipendenti del CLIENTE che possiedono conoscenze particolari necessarie per l'esecuzione del contratto e la fornitura dei servizi qui concordati dal CLIENTE.

5.3 Gli svantaggi e i costi aggiuntivi derivanti dalla violazione degli obblighi di collaborazione del CLIENTE di cui al presente § 5 e ad altri punti del contratto sono a carico del CLIENTE. In particolare, l'obbligo di pagamento del CLIENTE non decade se i servizi del CLIENTE non possono essere forniti a causa di servizi di collaborazione difettosi o non forniti dal CLIENTE, dalla persona di contatto indicata dal CLIENTE o da altri dipendenti del CLIENTE.

6. remunerazione

6.1 La remunerazione, nella misura in cui si riferisce alla quota di ricavi, sarà basata sulla
percentuali concordate nel contratto. Tutti i prezzi sono soggetti alle tariffe applicabili
fatturato statutarioa meno che il fatturato non sia esente dall'imposta sulla cifra d'affari. Il CLIENTE avrà diritto a, per la fatturazione di servizi parziali. La retribuzione sarà corrisposta all'inizio di ogni mese per il La fattura sarà emessa per il mese precedente.

6.2 I pagamenti sono dovuti entro il termine di pagamento indicato nel rispettivo contratto di servizio o nell'offerta dopo il ricevimento della fattura. Non sarà concesso alcuno sconto. Dopo la scadenza del rispettivo termine di pagamento, il CLIENTE dovrà addebitare interessi di mora pari al rispettivo tasso di interesse legale applicabile. In alternativa, il CLIENTE può emettere un mandato di addebito diretto aziendale SEPA. L'addebito diretto verrà riscosso circa 7 giorni dopo la data della fattura. Il periodo di pre-notifica è ridotto a 7 giorni. Il CLIENTE garantisce che il conto è coperto. I costi sostenuti a causa del disconoscimento o del riaddebito dell'addebito diretto saranno a carico del CLIENTE, a condizione che il disconoscimento o il riaddebito non siano stati causati dal CLIENTE.

6.3 Se i pagamenti non vengono effettuati o non vengono effettuati nei tempi previsti, il CLIENTE non è
obbligato a fornire i servizi e può continuare a fornirli fino al completamento dell'opera.
Rifiutare il pagamento.

7. diritti

7.1 Il CLIENTE trasferisce al CLIENTE tutti gli eventuali diritti di utilizzo dei testi dei prodotti e delle immagini dei prodotti senza alcuna restrizione temporale o spaziale.

7.2 Il CLIENTE ha diritto ai dati raccolti dal CLIENTE nel corso del contratto. Il FORNITORE avrà il diritto di utilizzare tali dati ai fini dell'esecuzione del Contratto. Tutti i diritti sui dati generati da una parte sono di sua esclusiva pertinenza.

8. Garanzia

8.1 In caso di violazione degli obblighi, il CLIENTE sarà tenuto a
senza indugio con una descrizione precisa del problema e delle misure da adottare per risolverlo.
fornire qualsiasi informazione pertinente per iscritto.

8.2 Il FORNITORE non fornisce alcuna garanzia di alcun tipo, in particolare che il
Il cliente deve garantire che le misure di incremento delle vendite derivanti dal contratto e dalle Condizioni Generali di Contratto abbiano successo.

9 Responsabilità, indennizzo, sanzione contrattuale

9.1 Il FORNITORE sarà interamente responsabile solo in caso di dolo o colpa grave, anche da parte dei suoi rappresentanti legali e/o agenti vicari, nonché in assenza di una qualità per la quale il FORNITORE ha assunto una garanzia. In caso di negligenza lieve, il FORNITORE sarà responsabile solo in caso di violazione di un obbligo essenziale per il raggiungimento dello scopo del contratto (obbligo cardinale) - e solo nella misura del danno prevedibile e limitato all'importo indicato nel contratto per sei (6) mesi. In questo caso, il CLIENTE non si assume alcuna responsabilità per danni indiretti, danni consequenziali e/o perdita di profitto. Ogni ulteriore responsabilità dell'ACQUIRENTE è esclusa. Le limitazioni di responsabilità di cui al presente § 9.1 si applicano anche a favore di organi, dipendenti e terzi che agiscono per conto dell'ACQUIRENTE.

9.2 I limiti di responsabilità di cui al punto 9.1 non si applicano in caso di responsabilità per danni alla persona (lesioni alla vita, al corpo, alla salute), in caso di difetti occultati in modo fraudolento e in caso di responsabilità basata su disposizioni di legge obbligatorie, in particolare ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto.

9.3 Per tutte le richieste di risarcimento danni o di rimborso di spese futili nei confronti del FORNITORE, si applicherà un periodo di prescrizione di due (2) anni a partire dalla data in cui il Il CLIENTE si accorge del danno o avrebbe dovuto accorgersene. Senza considerare la conoscenza o la necessità di sapere, le richieste di risarcimento danni si prescriveranno al più tardi dopo tre (3) anni. anni dal momento dell'evento dannoso. Ciò non vale per la responsabilità in caso di dolo o negligenza grave o in caso di danni alle persone o in caso di responsabilità dovuta a disposizioni di legge, in particolare ai sensi della legge sulla responsabilità dei prodotti. La deviazione regolata Il periodo di prescrizione per le richieste di risarcimento dovute a difetti materiali e di titolo rimane inalterato dalle disposizioni del presente §9.3. intatto.

 

9.4 In caso di perdita di dati causata da negligenza lieve, la responsabilità è limitata ai costi di recupero tipici che sarebbero stati sostenuti se le copie di sicurezza fossero state effettuate regolarmente e in conformità al rischio.

9.5 Le limitazioni di responsabilità di cui ai §§ da 9.1 a 9.3 si applicano di conseguenza anche al CLIENTE.

9.6 Il CLIENTE si impegna a tenere indenne il CLIENTE e le sue società affiliate ai sensi del § 15ss. AktG (legge tedesca sulle società per azioni) da tutte le rivendicazioni di terzi (comprese le spese processuali e le spese legali). spese legali) a prima richiesta, che i terzi facciano valere nei confronti del CLIENTE o con il società collegate ai sensi del § 15 e seguenti della legge tedesca sulle società per azioni (AktG). AktG (Legge tedesca sulle società per azioni) a causa di atti di cooperazione della CLIENTE (§ 5). Tale obbligo di indennizzo comprende anche tutte le richieste di risarcimento, terzi sulla base di una presunta violazione di un brevetto, di un copyright, di un marchio, segreto commerciale o dalla concorrenza sleale a causa di atti (contributivi) dell'azienda. CLIENTE ai sensi del § 5. Il FORNITORE si impegna a tenere indenne il CLIENTE da qualsiasi le richieste di risarcimento da parte di terzi (comprese le spese processuali e le spese legali) avanzate da terzi nei confronti di il CLIENTE sulla base di una presunta violazione di un brevetto, di un diritto d'autore, di un marchio, ecc. o altri diritti di terzi da parte del CLIENTE alla prima richiesta.

10 Riservatezza e protezione dei dati

10.1 Il FORNITORE e il CLIENTE si impegnano a mantenere segreti a terzi tutti i documenti, le conoscenze e le esperienze di cui si viene a conoscenza o che vengono forniti all'altra parte nel corso dell'esecuzione del contratto (compreso il fatto della conclusione del contratto) ("Informazioni riservate"). Si tratta in particolare di tutte le informazioni del CLIENTE e del CLIENTE relative a know-how, modelli di business, processi e concetti (di marketing).

10.2 L'obbligo di riservatezza di cui al precedente paragrafo 10.1 non si applica alle Informazioni riservate.
Le informazioni divulgate da una parte se e nella misura in cui (i) erano legittimamente in suo possesso prima della divulgazione e senza obbligo di riservatezza, (ii) sono state pubblicate o sono diventate di dominio pubblico senza alcuna colpa, (iii) le sono state legittimamente comunicate dopo la conclusione dell'Accordo da una o più terze parti senza obbligo di riservatezza, ossia senza violazione dell'Accordo da parte della parte ricevente; (iv) siano stati rilasciati per iscritto dalla parte divulgatrice; (v) siano stati sviluppati indipendentemente dalla divulgazione da parte dell'altra parte da parte sua o di una delle sue Affiliate alla data di entrata in vigore del presente Contratto o successivamente; (vi) siano stati divulgati senza obblighi e restrizioni corrispondenti da parte della parte divulgatrice.
sono stati messi a disposizione di terzi, (vii) sono stati divulgati a terzi in conformità a disposizioni di legge o di legge, (vii) sono stati divulgati a terzi in conformità a disposizioni di legge o di legge.
devono essere divulgati in base al diritto amministrativo, se la parte che li divulga viene informata tempestivamente di tale obbligo e la portata della divulgazione viene limitata il più possibile, o devono essere divulgati in base a una decisione giudiziaria, se la parte che li divulga viene informata tempestivamente di tale decisione
e se non vi è la possibilità di impugnare la decisione, o (viii) la loro divulgazione a terzi è necessaria per l'esecuzione del contratto.

10.3 Il COMMITTENTE può rendere accessibili le informazioni riservate ai dipendenti e ai collaboratori di società ad esso collegate ai sensi dei §§ 15 e seguenti della legge tedesca sulle società per azioni (AktG) solo nella misura in cui ciò sia necessario per l'esercizio del diritto di utilizzo ad esso concesso. Il CLIENTE potrà divulgare informazioni riservate a terzi solo con il consenso del accesso del FORNITORE alle Informazioni Riservate. Il FORNITORE fornirà tutti i Persone a cui ha autorizzato l'accesso alle informazioni riservate del FORNITORE. i diritti del FORNITORE su tali informazioni riservate e l'obbligo di mantenerle riservate. istruire queste persone sulla riservatezza e ricordare loro per iscritto che la riservatezza deve essere rispettata. Impegnarsi.

10.4 Le disposizioni in materia di riservatezza di cui al presente § 10 si applicano anche dopo la cessazione del contratto a continuerà per altri due (2) anni.

10.5 Il CLIENTE ha il diritto di utilizzare la collaborazione con il CLIENTE come riferimento per scopi di marketing e in particolare di citarlo come riferimento nei documenti di marketing (lapidi) o nei comunicati stampa o su Internet (ad es. la propria homepage). In questo contesto, il COMMITTENTE avrà anche il diritto di utilizzare il nome della società e le apparenze del marchio (ad es. logo, marchio figurativo e verbale) del COMMITTENTE.

10.6 Altre pubblicazioni, comunicati stampa e altri annunci che vadano oltre il § 10.5 saranno concordati congiuntamente tra il CLIENTE e il CLIENTE prima della pubblicazione.

10.7 Le parti sono tenute a rispettare tutte le normative vigenti in materia di protezione dei dati.
nota. Il FORNITORE garantirà che il FORNITORE sia informato di tutti i fatti rilevanti che vanno oltre le norme di legge, la cui conoscenza è necessaria per motivi di protezione dei dati.
e la riservatezza è richiesta. I dati di accesso (nome utente, password, ecc.), utilizzati per l'accesso protetto ai dati da parte del CLIENTE, devono essere conservati con cura e non devono essere resi accessibili a terzi non autorizzati. Se il CLIENTE viene a conoscenza del fatto che terze parti non autorizzate hanno ottenuto i dati di accesso o se esiste un grave sospetto corrispondente, il CLIENTE deve informare immediatamente il FORNITORE per iscritto.

11. durata del contratto

11.1 Il termine, la risoluzione e i periodi di preavviso sono indicati nel contratto.

11.2 Indipendentemente dalle disposizioni contrattuali, il recesso per giusta causa è sempre ammesso. Per ciascuna parte, si riterrà che esista una buona causa in particolare (i) se viene presentata una domanda di apertura di una procedura d'insolvenza in relazione ai beni dell'altra parte o se viene aperta una procedura d'insolvenza in relazione ai beni dell'altra parte o se una domanda di apertura di una procedura d'insolvenza viene respinta per mancanza di beni, (ii) se vengono adottate misure esecutive nei confronti dell'altra parte e non vengono revocate entro un mese e/o (iii) se
la controparte viola gli obblighi sostanziali previsti dal contratto e/o dalle CGC. Per il CLIENTE, la giusta causa sussiste anche in particolare (i) se il CLIENTE sospende i suoi pagamenti o se le condizioni finanziarie del CLIENTE si deteriorano significativamente dopo la conclusione del contratto, (ii) se la partecipazione di maggioranza nel CLIENTE cambia (cambio di controllo) e/o (iii) se il CLIENTE viola i suoi obblighi di cooperazione in misura significativa, anche in caso di una singola violazione degli obblighi di cooperazione.

11.3 Qualsiasi rescissione deve avvenire per iscritto per essere efficace.

11.4 In caso di risoluzione o scadenza del Contratto (i) ciascuna parte dovrà consegnare all'altra parte o distruggere su richiesta tutte le Informazioni riservate e confermare per iscritto la completezza della consegna o della distruzione su richiesta. Quanto sopra non si applica nel caso in cui la parte ricevente sia tenuta per legge a conservare le Informazioni riservate in modo indipendente e a non delegarle a terzi o nel caso in cui le Informazioni riservate non siano conservate dalla parte ricevente in ragione di un rapporto commerciale attuale o futuro. o controversie legali in corso sono necessari a fini probatori. Dall'obbligo di Distruzione Sono escluse le informazioni riservate, che sono automaticamente protette dai backup di sistemi di backup e ai quali non è possibile accedere sistematicamente; e (ii) Il diritto alla remunerazione del FORNITORE scadrà solo dopo il pagamento completo in conformità con le disposizioni di cui sopra. Fine del contratto come concordato nel contratto stesso.

11.5 In caso di risoluzione, il compenso già pagato dal CLIENTE per i servizi resi dal FORNITORE non può essere reclamato.

12. disposizioni finali

12.1 Si applicano le rispettive CGC in vigore al momento della stipula del contratto. Il CLIENTE si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le CGV per le transazioni future. In tal caso, la modifica prevista sarà notificata al CLIENTE per iscritto. Le modifiche si intendono approvate se il CLIENTE non si oppone per iscritto. Il FORNITORE farà particolare riferimento a questa conseguenza quando annuncerà le modifiche. L'obiezione scritta
devono pervenire al CLIENTE entro quattro (4) settimane dalla notifica delle modifiche. In caso di obiezione, il contratto proseguirà senza le modifiche proposte. Il diritto delle parti di risolvere il contratto rimane inalterato.

12.2 Il CLIENTE non è autorizzato a trasferire e/o cedere a terzi, in tutto o in parte, i propri diritti e/o obblighi derivanti dal contratto e dalle presenti CGV senza il preventivo consenso scritto del CLIENTE. Il FORNITORE avrà il diritto di trasferire e/o assegnare i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto con il FORNITORE in tutto o in parte a una società affiliata al FORNITORE ai sensi dei §§ 15 e seguenti della Legge tedesca sulle società per azioni (AktG).

12.3 Il CLIENTE può compensare solo crediti non contestati o legalmente accertati. Non può cedere i propri crediti a terzi, fatte salve le disposizioni del § 354a del Codice commerciale tedesco (HGB). Il CLIENTE non ha alcun diritto di ritenzione - a prescindere dai motivi legali - sulle Informazioni riservate e/o su altri elementi di proprietà del CLIENTE.

12.4 Il luogo di esecuzione di tutti i servizi del FORNITORE sarà Stoccarda.

12.5 Si applicherà esclusivamente il diritto tedesco, con esclusione delle disposizioni di conflitto di legge.
Disposizioni. Non si applica la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci.

12.6 Il foro competente esclusivo per tutte le controversie tra il CLIENTE e il FORNITORE derivanti da e in relazione al contratto e alle presenti CGV sarà Stoccarda, nella misura consentita dalla legge.

12.7 Nel caso in cui una disposizione delle presenti CGV sia o diventi invalida in tutto o in parte, la validità delle restanti disposizioni delle CGV non sarà pregiudicata.

Stato: 20 giugno